2 Marzo 2010
SINDACALE

Ancora un successo per la concertazione attivata con grande senso di responsabilità dalla Coldiretti. Con il maxi emendamento “milleproroghe” vengono confermate le agevolazioni sull’acquisto dei terreni riproponendo lo sconto fiscale che permette il versamento delle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa di 168 Euro e quella catastale all’1%. “Una bella notizia – commenta Leonardo Michelini, Presidente della Coldiretti di Viterbo-  – che offre, dopo un forte pressing attuato dalla Coldiretti per l’approvazione della normativa, una boccata di ossigeno a tutte quelle imprese prevalentemente condotte da giovani imprenditori che, nonostante il momento di crisi dovuto ai prezzi bassi che hanno spuntato le produzioni agricole nella scorsa stagione, hanno intenzione di sfidare la crisi e dimensionare in modo economicamente valido le proprie imprese agricole.  Ma il via libera alle agevolazioni sulla proprietà contadina - conclude Michelini - eviterà anche che la terra finisca nelle mani di speculatori senza scrupoli per i quali il terreno rappresenta un investimento di proventi più o meno leciti e non lo strumento per far impresa e generare ricchezza per il Paese”.
L’agevolazione che era scaduta alla fine del 2009, riguarda gli acquisti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze classificate agricole da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricole aventi la stessa qualifica regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale; non sarà più necessario neppure produrre il certificato rilasciato dagli uffici provinciali dell’agricoltura che attesti i requisiti e resta anche l’agevolazione per il costo degli atti notarili per le stipule delle compravendite ridotto del 50%. I vincoli a cui sono sottoposti i beneficiari sono quelli del divieto di alienazione anche parziale nei primi 5 anni di possesso fatti salvo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo purché continuino ad esercitare l’attività agricola come prevista dall’art. 2135 del codice civile. L’agevolazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge pertanto non è possibile usufruirne per quanti hanno stipulato atti dal 1 gennaio 2010 alla data di entrata in vigore.

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